{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-18_2000-05-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59025&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb1b6f3ce42ae00f1ac3ce1ad4435311"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:15:19", "Checksum": "fa2d10825098b01c74f75c266d886212", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.05.2000 17.2000.18\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, del giudice G.A. Bernasconi, assente) |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 aprile 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 14 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto,\nin fatto: A. __________ è titolare e direttore responsabile della società fiduciaria __________ SA, che si occupa di incassi e di recuperi di crediti. Il 27 maggio 1999 essa ha inviato a __________ un'ultima diffida di pagamento entro il 6 giugno 1999 dell'importo di fr. 3'784.50, a valersi quale residuo relativo ad un contratto di vendita concluso il 2 maggio 1998 con la ditta __________ SA di __________. Nella diffida il debitore veniva esplicitamente avvertito che \"trascorso infruttuoso tale termine, inizieremo senza ulteriori preavvisi la procedura esecutiva nei vostri confronti e provvederemo ad informare l'ufficio regionale degli stranieri\" (act. 1).\nB. Con decreto di accusa dell'8 novembre 1999 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autore colpevole di coazione e lo ha condannato ad una multa di fr. 300.--. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 14 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha condannato l'accusato per coazione mancata alla multa di fr. 200.--.\nC. Contro il giudizio del Pretore __________ ha presentato la dichiarazione di ricorso il 17 marzo 2000. Nella successiva motivazione scritta del 17 aprile 2000 egli ha chiesto il proscioglimento dall'accusa. Con scritto del 2 maggio 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni dettagliate e ha postulato la reiezione del ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. L’art. 181 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, a omettere o a tollerare un atto. Perché vi sia la minaccia di un grave danno occorre da un lato che il pregiudizio appaia serio e dall'altro che la coercizione sia illecita. La minaccia di un grave danno è data quando appare dalla dichiarazione fatta che il verificarsi dell'inconveniente dipende dal suo autore e tale prospettiva è atta a pregiudicare il destinatario nella sua libertà d'azione. La questione va decisa secondo criteri oggettivi e non sulla base della reazione del destinatario. La coercizione è illecita quando il mezzo o lo scopo è contrario al diritto o quando è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora quando un mezzo di coercizione di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, viste le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi. Quest'ultima ipotesi è realizzata segnatamente quando non sussiste rapporto tra l'oggetto della minaccia e la pretesa formulata (DTF 120 IV 18 segg. con riferimenti).\n2. Secondo gli accertamenti del Pretore, lo scopo della diffida in questione era di costringere il debitore a pagare lo scoperto di fr. 3'784.50 (consid. 3, inizio). A mente del primo giudice, minacciare un cittadino straniero di avvertire la polizia degli stranieri in caso di mancato pagamento è certamente illecita poiché, oggettivamente, lo pone in una situazione di disagio, di turbamento e finanche di preoccupazione, indipendentemente dal fatto che nel rinnovo di un permesso o rispettivamente nella concessione del domicilio la sussistenza di debiti privati per poche migliaia di franchi non abbia influsso. Da un lato tale circostanza non può ritenersi così notoria, ritenuto che la persona comune sembra piuttosto incline a credere il contrario, e dall'altro uno straniero stabilitosi nel nostro paese non può rimanere indifferente di fronte all'ipotesi che l'autorità preposta a rinnovargli il permesso sia messa a conoscenza del fatto che abbia dei debiti (consid. 3b). Il Pretore ha altresì ritenuto illegittima la minaccia contenuta nella diffida perché essa non era che un ulteriore mezzo di pressione, del tutto estraneo alla pretesa civile, per ottenere il pagamento del debito (consid. 3c). Dal momento che, tuttavia, il destinatario non aveva saldato il debito, il Pretore ha configurato l'agire dell'accusato quale reato mancato di coazione (consid. 3d).\n3. Il ricorrente assevera dapprima di ritenere che la mancanza di influsso dell'avviso alla polizia degli stranieri su una decisione di rinnovo di un permesso può essere nota all'uomo comune e può facilmente essere verificata. Egli contesta poi che la minaccia espressa nella diffida sia tale da porre il cittadino straniero in una situazione di disagio psicologico e di tormento considerevoli. Per quanto concerne l'illegittimità della stessa, ribadisce che, trattandosi di avviare una procedura di incasso nei confronti per l'appunto di un cittadino straniero, occorre dapprima informarsi sulla sua residenza effettiva. A causa della legge sulla protezione dei dati, informazioni del genere vengono però rilasciate solo se è provato un interesse legittimo, ossia, nel caso di mandato di incasso, è documentata la situazione debitoria. A dire del ricorrente, proprio questo accertamento preliminare del tipo di permesso suffraga la connessione tra la frase incriminata e la procedura di incasso che si sarebbe dovuto avviare nei confronti del debitore. Per concludere egli nega qualsiasi intenzione di esercitare una pressione, precisando che semmai si trattava di evitare malintesi con il denunciante."}