Discende pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per tardività. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 240 cpv. 2 vCPP). Per questi motivi, richiamata la LTG pronuncia: 1. Il ricorso di __________ è inammissibile. 2. Il ricorso di __________ è inammissibile. 3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr. 100.– fr. 500.– sono posti a carico delle parti in ragioni di metà ciascuno. 4. Intimazione a: – __________; – avv. __________; – __________, c/o avv. __________; – avv. __________; –