2 PrContr determina pertanto l'irrimediabile inammissibilità per tardività di entrambi i gravami presentati il ventesimo giorno. Poco importa che per inavvertenza alle parti sia stato assegnato un termine più lungo per presentare osservazioni al ricorso, ritenuto comunque che ciò non ha influito sulla procedura, considerato che il Procuratore pubblico – peraltro entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 14 ProContr – ha dichiarato di rinunciare a presentarle, mentre che la parte civile ha anche essa finito per proporre unicamente le reiezione del gravame senza ulteriori commenti. 4. Discende pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per tardività.