1 stabilisce che ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1996) è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa. Pacifico che anche il decreto di accusa soggiace al medesimo principio, come ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP, sentenza del 14 febbraio 1996 in re D., consid. 1; CCRP sentenza 4 marzo 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza 19 aprile 1996 in re W. consid. 1, CCRP sentenza 19 aprile 1996 in re M, consid. 1; v. anche CCRP, sentenza del 4 giugno 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza dell'11 settembre 1996 in re M, consid.