Ora, nella fattispecie, i patrocinatori dei due ricorrenti, che conoscevano peraltro bene le fattispecie e in particolare l'iter che ha portato ai decreti di accusa del febbraio del 1995, si sarebbero dovuto rendere conto della norma applicabile consultando il codice di procedura penale, segnatamente l'art. 351 CPP – unica norma transitoria, peraltro di facile lettura – che al cpv. 1 stabilisce che ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1996) è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa.