Da un avocato si esige infatti, secondo il Tribunale federale, che abbia conoscenze elementari sulla soglia del valore litigioso per adire il Tribunale federale, peraltro facilmente ottenibili anche solo dando un'occhiata alle corrispondenti disposizioni di procedura. Ora, nella fattispecie, i patrocinatori dei due ricorrenti, che conoscevano peraltro bene le fattispecie e in particolare l'iter che ha portato ai decreti di accusa del febbraio del 1995, si sarebbero dovuto rendere conto della norma applicabile consultando il codice di procedura penale, segnatamente l'art. 351 CPP – unica norma transitoria, peraltro di facile lettura – che al cpv.