2 Pr Contr), rilevando che l'errore del Pretora avrebbe dovuto essere notato dai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, oppure dare prevalenza alla buone fede delle parti convinte della bontà della comunicazione del Pretore e considerare perciò i ricorsi tempestivi. 3. Il principio delle buona fede deriva dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost, che hanno sostituito dal 1° gennaio 200 la norma di riferimento dell'art. 4 vCost. Un caso che rientra in questo contesto è quello secondo cui dall'indicazione errata di rimedi di diritto non deve derivare danni ai destinatari.