L'errata premessa ha a sua volta spinto il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a trattare il ricorso sempre in base al codice di procedura penale attuale; alle parti ha assegnato il termine di 20 giorni per presentare le rispettive osservazioni. A questo punto due sono le soluzioni ipotizzabili: dichiarare inammissibile i ricorsi per cassazione per intempestività (art. 14 cpv. 2 Pr Contr), rilevando che l'errore del Pretora avrebbe dovuto essere notato dai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, oppure dare prevalenza alla buone fede delle parti convinte della bontà della comunicazione del Pretore e considerare perciò i ricorsi tempestivi. 3.