il Pretore ha però erroneamente applicato le norme del codice di procedura penale entrate in vigore con il 1° gennaio 1996. Non rilevando l'errore, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato al Procuratore pubblico e alla parte civile il termine di 20 giorni previsto dall'art. 291 cpv. 3 CPP per la presentazione delle osservazioni sui ricorsi. Le differenze tra diritto processuale attuale e diritto processuale previgente non sono di poco conto. Secondo l'art. 12 cpv. 2 PrContr la sentenza del Pretore deve essere emanata entro 10 giorni dalla comunicazione dei dispositivi, pena la nullità; secondo l'art. 276 cpv. 3 CPP tale termine è per contro di 20 giorni.