{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-16_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59026&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a60715101e9aa5f7ae731a37dbc2d1d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:12", "Checksum": "a144e8cb3121e18f56faa371ba93a61b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Nella fattispecie l'errata applicazione della procedura non ha influito, comunque sia, sulla validità dell'intimazione. Le motivazioni scritte sono infatti state notificate alle parti il 24 marzo 2000, ovvero due giorni dopo la comunicazione dei dispositivi. Il termine di 10 giorni previsto dalla PrContr è di conseguenza stato rispettato. Differente si presenta la questione per quanto riguarda la tempestività dei ricorsi. A norma di legge essi andavano infatti inoltrati entro 10 giorni dalla notifica della sentenza scritta (art. 14 cpv. 2 Pr Contr). I gravami sono per contro stati presentati soltanto il 17 aprile 2000, ossia al ventesimo giorno. Il ritardo è verosimilmente da attribuire all'errata indicazione dei termini di ricorso da parte del Pretore che, come visto, ha ritenuto applicabile il codice di procedura penale entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Egli ha richiamato le parti sul diritto di ricorrere contro le sentenze, presentando dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione dei dispositivi, rispettivamente ricorso motivato entro 20 giorni dalla motivazione del giudizio motivato. L'errata premessa ha a sua volta spinto il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale a trattare il ricorso sempre in base al codice di procedura penale attuale; alle parti ha assegnato il termine di 20 giorni per presentare le rispettive osservazioni. A questo punto due sono le soluzioni ipotizzabili: dichiarare inammissibile i ricorsi per cassazione per intempestività (art. 14 cpv. 2 Pr Contr), rilevando che l'errore del Pretora avrebbe dovuto essere notato dai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, oppure dare prevalenza alla buone fede delle parti convinte della bontà della comunicazione del Pretore e considerare perciò i ricorsi tempestivi.\n3. Il principio delle buona fede deriva dagli art. 5 cpv. 3 e 9 Cost, che hanno sostituito dal 1° gennaio 200 la norma di riferimento dell'art. 4 vCost. Un caso che rientra in questo contesto è quello secondo cui dall'indicazione errata di rimedi di diritto non deve derivare danni ai destinatari. Un'indicazione errata può se del caso anche determinare il prolungamento di un termine legale di ricorso, a condizione che l'errore non fosse riconoscibile nemmeno prestando l'attenzione richiesta dalle circostanze (DTF 112 Ia 422 consid. 2a; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit consitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, n. 1125, p. 544). Solo gravi errori di una parte o del suo rappresentante possono compensare un'erronea indicazione dei termini di ricorso. Il Tribunale federale ha così ammesso un grave errore nel caso in cui una parte o il suo avvocato si sarebbero potuti accorgere dell'errore semplicemente consultando il testo di legge (DTF 117 Ia 422 consid. 2a); per contro l'errore della parte o del suo patrocinatore non è stato ritenuto grave se, oltre al testo di legge, fosse stato necessario il ricorso ai lumi di giurisprudenza e dottrina (DTF 112 Ia 310 consid., 3 e in particolare DTF 106 Ia 166 ss. consid. 3,richiamati in DTF 117 Ia 422 consid. 2a). Nella sentenza inedita 6S 149/2000 del 24 marzo 1000, pubblicata in SJZ 2000, p. 329 n. 6, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha persino caricato spese all'avvocato patrocinatore che, fidandosi delle indicazioni de rimedi di diritto contenute nella sentenza cantonale impugnata, ha presentato ricorso per cassazione che in quel caso non era proponibile. Da un avocato si esige infatti, secondo il Tribunale federale, che abbia conoscenze elementari sulla soglia del valore litigioso per adire il Tribunale federale, peraltro facilmente ottenibili anche solo dando un'occhiata alle corrispondenti disposizioni di procedura. Ora, nella fattispecie, i patrocinatori dei due ricorrenti, che conoscevano peraltro bene le fattispecie e in particolare l'iter che ha portato ai decreti di accusa del febbraio del 1995, si sarebbero dovuto rendere conto della norma applicabile consultando il codice di procedura penale, segnatamente l'art. 351 CPP – unica norma transitoria, peraltro di facile lettura – che al cpv. 1 stabilisce che ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1996) è applicabile la legge anteriore solo quando sia già stato emanato l'atto di accusa. Pacifico che anche il decreto di accusa soggiace al medesimo principio, come ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP, sentenza del 14 febbraio 1996 in re D., consid. 1; CCRP sentenza 4 marzo 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza 19 aprile 1996 in re W. consid. 1, CCRP sentenza 19 aprile 1996 in re M, consid. 1; v. anche CCRP, sentenza del 4 giugno 1996 in re M. consid. 1; CCRP, sentenza dell'11 settembre 1996 in re M, consid. 1; CCRP, sentenza dell'11 settembre 1996 in re B. consid. 1; CCRP, sentenza del 9 ottobre 1996 in re W. consid. 1; CCRP, sentenza del 9 ottobre 1996 in re A. consid. 1; CCRP, sentenza del 24 febbraio 1997 in re R. consid. 1). Ne segue che il termine di 20 giorni previsto dagli art. 276, 278 e 289 CPP non è applicabile. Il termine di ricorso di soli 10 giorni ex art. 14 cpv. 2 PrContr determina pertanto l'irrimediabile inammissibilità per tardività di entrambi i gravami presentati il ventesimo giorno. Poco importa che per inavvertenza alle parti sia stato assegnato un termine più lungo per presentare osservazioni al ricorso, ritenuto comunque che ciò non ha influito sulla procedura, considerato che il Procuratore pubblico – peraltro entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 14 ProContr – ha dichiarato di rinunciare a presentarle, mentre che la parte civile ha anche essa finito per proporre unicamente le reiezione del gravame senza ulteriori commenti."}