{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-16_2000-09-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59026&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a60715101e9aa5f7ae731a37dbc2d1d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:12", "Checksum": "a144e8cb3121e18f56faa371ba93a61b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 14.09.2000 17.2000.16\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.2000.00017 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 17 aprile 2000 presentati da\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________)\ne da\n__________ (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei loro confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di __________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto:\nin fatto: A. Con decreto di accusa del 20 febbraio 1995 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di complicità in ricettazione, \"per avere nell'agosto–settembre 1993, aiutato __________ custodendo presso lo scantinato di __________ obbligazioni americane indicanti un valore di\nUS$ 100'000'000.– che sospettava rubate e senza valore, mostrandole ad acquirenti intenzionati ad acquistarle per US$ 300'000.–\". Ne ha pertanto proposto la sua condanna alla pena di 30 giorni di arresto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di due anni. Ha inoltre disposto la confisca dei titoli sequestrati. Al decreto di accusa __________ ha interposto opposizione il 5 settembre 1995, dopo che la Camera dei ricorsi penali aveva respinto un suo ricorso (act. 1).\nSempre con decreto di accusa del 20 febbraio 1995, il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ colpevole di tentata ricettazione \"per avere nell'agosto–settembre 1993 a __________ tentato di prendere in consegna in uno scantinato in __________, obbligazioni americane per un valore nominale di US$ 100'00'000.–, che sospettava di illecita provenienza, al prezzo di US$ 500'000.–. Ne ha perciò proposto la condanna alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e all'espulsione effettiva dal territorio svizzero per un periodo di tre anni. Ha inoltre disposto la confisca di una banconota falsa di US$ 100.– sequestrata. Al decreto di accusa __________ ha pure interposto opposizione.\nC. Statuendo sulle singole opposizioni, con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha confermato sia le singole imputazioni, sia le singole proposte di pena, sia i singoli provvedimenti conservativi di cui ai decreti di accusa, eccezion fatta per l'espulsione dal territorio svizzero pronunciata nei confronti di __________.\nD. Contro la sentenza pretorile __________ e __________ hanno inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei rispettivi gravami, presentati il 17 aprile 2000, essi chiedono il proscioglimento dalla rispettive imputazioni. __________ chiede pure la revoca della confisca dei titoli sequestrati. Dal canto suo __________ chiede anche il dissequestro di una banconota falsa di US$ 100.–.\nE. Con scritto del 25 aprile 2000 il Procuratore pubblico ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale la rinuncia a presentare osservazioni sul ricorsi. Dal canto suo, con scritto del 10 maggio 2000 la parte civile __________ SA ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.\nConsiderando\nin diritto: 1. I decreti di accusa sono stati emanati nel corso del mese di febbraio del 1995. Il relativo procedimento è quindi retto dalla legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941–27 giugno 1960, oggetto in seguito di parziali modifiche (PrContr), rispettivamente del codice di procedura penale previgente (vCPP) in vigore fino al 31 dicembre 1995 in virtù del rinvio previsto dall'art. 351 cpv. 1 CPP. il Pretore ha però erroneamente applicato le norme del codice di procedura penale entrate in vigore con il 1° gennaio 1996. Non rilevando l'errore, il presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato al Procuratore pubblico e alla parte civile il termine di 20 giorni previsto dall'art. 291 cpv. 3 CPP per la presentazione delle osservazioni sui ricorsi. Le differenze tra diritto processuale attuale e diritto processuale previgente non sono di poco conto. Secondo l'art. 12 cpv. 2 PrContr la sentenza del Pretore deve essere emanata entro 10 giorni dalla comunicazione dei dispositivi, pena la nullità; secondo l'art. 276 cpv. 3 CPP tale termine è per contro di 20 giorni. Secondo l'art. 14 cpv. 2 PrContr il termine per inoltrare ricorso per cassazione contro la sentenza pretorile è di 10 giorni dalla comunicazione dei motivi scritti, mentre che secondo il diritto attuale esso è di 20 giorni, previa presentazione della dichiarazione di ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione dei dispositivi da parte del giudice al termine del dibattimento (art. 276 cpv. 2 e 3 CPP). Anche il termine per la presentazione delle osservazioni sul ricorso è diverso (10 giorni secondo il diritto previgente, 20 giorni secondo il diritto attuale)."}