{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-15_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59027&nX40_KEY=4711463&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53da1c23c275d9c1e8766c61943301f6"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:42:25", "Checksum": "cff0e1f1aa04a347a31c1d360b93992e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Il ricorrente assevera che, comunque sia, in concreto fa difetto il requisito della rilevanza dell'atto inteso al favoreggiamento, dato che il ritardo della comunicazione alla polizia di __________ non è stato causale per il mancato arresto di __________. Nessuno poteva immaginare – egli assume – che quella notte il fuggiasco avrebbe scambiato la propria automobile con la Opel di __________. Ora, è vero che la pattuglia intervenuta dopo che il ricorrente aveva segnalato il caso ai colleghi di __________ ha descritto la vettura avvistata siccome intestata a __________ (sentenza, pag. 20). La prima Corte tuttavia non ha creduto al ricorrente quando ha sostenuto al dibattimento di non avere dato importanza alla comunicazione, trattandosi di un'automobile intestata a un estraneo, e ciò perché l'imputato sapeva – per averlo letto nel verbale reso dalla vittima della tentata rapina – che __________ circolava a bordo di una vettura non sua (sentenza, pag. 20). Già per tale ragione il ricorso, invero non privo di pretestuosità, è destinato all'insuccesso. A prescindere da siffatta considerazione risulta accertato inoltre che con il suo agire il ricorrente ha ritardato (se non addirittura impedito) per ore ricerche suscettibili di portare al fermo del soggetto. Ciò basta per ritenere il suo comportamento causale ai fini dell'art. 305 CP (v. DTF 117 IV 473 consid. c). Né il fatto che la vettura avvistata fosse intestata a un terzo è decisivo. Si ricordi che il commissario __________, dopo avere saputo che l'automobile avvistata era un'Opel “caravan” con targhe ticinesi, ha subito reagito, ma ormai senza esito (sentenza, pag. 23). Avesse il ricorrente fornito tempestivamente tutte le informazioni ai colleghi di __________, costoro avrebbero anche potuto intuire che l'automobile vista a __________ durante la notte era in relazione con la ricerca.\nOpina il ricorrente che, in ogni modo, non vi è stato reato anche perché il commissario __________ non aveva dato disposizioni per un intervento di perquisizione nella “casa __________ ”. La segnalazione doveva, in altri termini, condurre soltanto ad accertare la presenza della Opel bianca a __________. L'argomento – nemmeno sollevato davanti al primo giudice – è specioso. Il commissario __________ non aveva impartito alcun ordine forzoso proprio perché a quel momento non disponeva di elementi sufficienti; prima di decidere sul da farsi, egli attendeva di essere informato sull'esito delle ricerche, tant'è che aveva pregato il ricorrente di chiamarlo a casa ove fosse giunta qualche segnalazione positiva da __________ (sentenza, pag. 16 con riferimento al verbale ivi indicato). Se non che, come detto, il ricorrente ha impedito un tempestivo accertamento, ostacolando provvedimenti che avrebbero consentito il potenziale fermo del latitante. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1000.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}