{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-15_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59027&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53da1c23c275d9c1e8766c61943301f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:57", "Checksum": "e37b313ec2f6f567c3a36b7f0ad9b977", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Il ricorrente si sofferma sugli orari in cui si sarebbero svolti determinati fatti, sulla discussione (finita in colluttazione) avuta con il nominato __________ attorno alle ore 23.30, sulla successiva chiamata del sergente __________ da __________ (ore 23.44), che chiedeva l'intervento del SIR per il furto di una Lancia “Delta”, poi ritrovata a __________, sulla sua telefonata al SIR delle ore 23.46, sulla telefonata – definita inattesa – con l'amica __________ alle ore 23.48 e sulle successive segnalazioni entrate alle ore 23.55, 00.00 e 00.05. Tali richiami, per lo più di natura appellatoria, sono infruttuosi e non consentono di ritenere arbitraria la conclusione del primo giudice, stando al quale gli accadimenti di quella sera e di quella notte non scusavano il ritardo con cui era stato eseguito l'ordine del commissario __________. Come si è visto, qualora si fosse trattato di semplice dimenticanza il ricorrente avrebbe avuto più di un'occasione per rimediarvi. Basti por mente al secondo sollecito del commissario, al colloquio telefonico con il sergente __________ (la persona poi finalmente contattata dopo le ore 2.00 a __________), al colloquio via radio con l'agente __________ (act. 49, pag. 3) e alla telefonata con l'amica __________. Ciò posto, non si può sicuramente far carico al primo giudice di aver accertato i fatti in modo manifestamente insostenibile, ossia di avere travisato le risultanze processuali rimproverandogli a torto di avere consapevolmente ritardato il passaggio delle informazioni ai colleghi di __________ per non coinvolgere l'amica __________, risiedente illegalmente in Svizzera, qualora __________ l'avesse raggiunta alla “casa __________ ” di __________. Non credendo alla ritrattazione dell'imputato al dibattimento, in altri termini, la prima Corte ha apprezzato le prove senza cadere in arbitrio di sorta.\n8. Il ricorrente assevera che, comunque sia, in concreto fa difetto il requisito della rilevanza dell'atto inteso al favoreggiamento, dato che il ritardo della comunicazione alla polizia di __________ non è stato causale per il mancato arresto di __________. Nessuno poteva immaginare – egli assume – che quella notte il fuggiasco avrebbe scambiato la propria automobile con la Opel di __________. Ora, è vero che la pattuglia intervenuta dopo che il ricorrente aveva segnalato il caso ai colleghi di __________ ha descritto la vettura avvistata siccome intestata a __________ (sentenza, pag. 20). La prima Corte tuttavia non ha creduto al ricorrente quando ha sostenuto al dibattimento di non avere dato importanza alla comunicazione, trattandosi di un'automobile intestata a un estraneo, e ciò perché l'imputato sapeva – per averlo letto nel verbale reso dalla vittima della tentata rapina – che __________ circolava a bordo di una vettura non sua (sentenza, pag. 20). Già per tale ragione il ricorso, invero non privo di pretestuosità, è destinato all'insuccesso. A prescindere da siffatta considerazione risulta accertato inoltre che con il suo agire il ricorrente ha ritardato (se non addirittura impedito) per ore ricerche suscettibili di portare al fermo del soggetto. Ciò basta per ritenere il suo comportamento causale ai fini dell'art. 305 CP (v. DTF 117 IV 473 consid. c). Né il fatto che la vettura avvistata fosse intestata a un terzo è decisivo. Si ricordi che il commissario __________, dopo avere saputo che l'automobile avvistata era un'Opel “caravan” con targhe ticinesi, ha subito reagito, ma ormai senza esito (sentenza, pag. 23). Avesse il ricorrente fornito tempestivamente tutte le informazioni ai colleghi di __________, costoro avrebbero anche potuto intuire che l'automobile vista a __________ durante la notte era in relazione con la ricerca.\nOpina il ricorrente che, in ogni modo, non vi è stato reato anche perché il commissario __________ non aveva dato disposizioni per un intervento di perquisizione nella “casa __________ ”. La segnalazione doveva, in altri termini, condurre soltanto ad accertare la presenza della Opel bianca a __________. L'argomento – nemmeno sollevato davanti al primo giudice – è specioso. Il commissario __________ non aveva impartito alcun ordine forzoso proprio perché a quel momento non disponeva di elementi sufficienti; prima di decidere sul da farsi, egli attendeva di essere informato sull'esito delle ricerche, tant'è che aveva pregato il ricorrente di chiamarlo a casa ove fosse giunta qualche segnalazione positiva da __________ (sentenza, pag. 16 con riferimento al verbale ivi indicato). Se non che, come detto, il ricorrente ha impedito un tempestivo accertamento, ostacolando provvedimenti che avrebbero consentito il potenziale fermo del latitante. Ancora una volta la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1000.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n– __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise correzionali di Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}