{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-15_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59027&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53da1c23c275d9c1e8766c61943301f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:57", "Checksum": "e37b313ec2f6f567c3a36b7f0ad9b977", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD'altro canto – ha soggiunto il presidente della Corte – l'imputato ha avuto più di un'occasione per rammentare l'ordine ricevuto dal commissario, essendo egli stato sollecitato da quest'ultimo ancora dopo la mezzanotte e avendo egli avuto modo di parlarne telefonicamente alle ore 23.40 con il sergente __________, capogruppo di __________, la stessa persona contattata poi dopo le ore 2. Nemmeno il fatto che verso le ore 23.40 l'imputato abbia dovuto calmare un certo __________, il quale era appena stato portato al posto di polizia, giustifica la asserita dimenticanza, ove si consideri che cinque minuti dopo il colloquio con il sergente __________ l'imputato aveva avuto modo di parlare al telefono con la sua compagna __________, cui aveva confidato l'implicazione di __________ nella tentata rapina, la fuga di lui, il rischio che lo arrestassero l'indomani e la circostanza che costui trafficava stupefacenti. Quanto alla telefonata che l'accusato ha fatto a __________ e che gli ha consentito di sapere che __________ aveva depositato da tempo le targhe grigionesi, essa costituisce se mai – secondo il presidente della Corte – la prova che l'accusato aveva preso sul serio la questione, essendosi accorto che __________ aveva visto giusto segnalando come sospetta una vettura Opel targata Ticino. Reale era inoltre la preoccupazione dell'imputato per l'amica __________, dato anche il contenuto del colloquio telefonico con __________. Donde la conclusione, per l'appunto, che il ritardo nella comunicazione dipendeva non dal trambusto della sera, bensì da timori per la posizione di __________ (risiedente illegalmente in Svizzera), la quale correva il pericolo di essere scoperta se __________ fosse stato sorpreso con lei a __________ (sentenza, pag. 18–20).\n4. Il ricorrente ribadisce che quella notte egli si è dimenticato davvero di avvisare i colleghi di __________. Egli fa valere di essere stato il solo agente in servizio presso il Comando di __________, di avere dovuto curare il rapporto operativo e l'elenco di tutti i fatti segnalati al Comando dall'intero Cantone, di non avere potuto utilizzare l'impianto meccanico compiuterizzato per l'allestimento del rapporto, inceppatosi, ciò che gli aveva fatto perdere tempo. Per di più, egli argomenta, dalle prime comunicazioni giunte al Comando risultava la fuga di due persone, di cui una a piedi, il che ha comportato un maggior carico di lavoro nelle ricerche. Inoltre in un primo momento il caso era stato segnalato come furto, onde la messa in atto di dispositivi di intervento differenziati. In realtà tali argomentazioni non hanno consistenza, giacché al ricorrente è stato rimproverato non di avere omesso di avvisare immediatamente la postazione di __________, trascurando di agire correttamente subito dopo la segnalazione della rapina, bensì di non avere eseguito l'ordine impartitogli dal commissario __________ una prima volta attorno alle ore 23.00-23.15 e una seconda volta più tardi.\n5. Il ricorrente afferma di avere dato disposizioni alle ore 22.40, prima dell'arrivo del commissario __________, per invio di un telescritto in cui figuravano i dati che gli erano noti, ossia i connotati di __________ e la circostanza che il fuggiasco circolava abitualmente con una Opel “Kadett caravan” targata __________. Nello stesso telex – egli sottolinea – si precisava pure che gli autori del reato sarebbero giunti sul posto con la Opel, alla cui guida si trovava la persona riuscita poi a fuggire e indicata come un cittadino polacco di nome __________. Tali fatti aiuterebbero a capire quanto è accaduto in seguito, poiché leggendo il telex si ha l'impressione di avere a che fare con due fuggitivi e con due vetture. Di nuovo però il ricorrente si avvale di fatti e di circostanze che non gli sono state imputate nell'atto di accusa. D'altro canto egli trascura che, stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, nel telex da lui preparato __________ non risultava frequentare una prostituta __________ residente nella “casa __________ ” a __________ né tanto meno vivere con lei, per quanto egli sapesse che __________ potesse trovarsi da lei. Il richiamo a quel documento non è pertanto serio.\n6. Il ricorrente sostiene di avere dato tutte le informazioni in suo possesso sul fuggiasco al commissario __________ non appena questi era rientrato, asserendo in particolare di avere riferito che __________ frequentava la “casa __________ ”. Sulla questione non ha sorvolato il primo giudice, il quale ha ritenuto possibile che le comunicazione tra i vari operatori si siano incrociate (sentenza, pag. 17). Determinante egli ha considerato però che il ricorrente non ha avvisato i colleghi di __________ nonostante l'ordine impartitogli a due riprese dal commissario __________ e nonostante il ripetersi di occasioni (colloquio telefonico con l'agente __________, con il sergente __________, con l'amica __________) che avrebbero dovuto indurlo ad agire. Il ricorrente prosegue puntualizzando gli orari in cui gli avvenimenti si sono succeduti e pretendendo persino che il commissario __________ avrebbe riconosciuto di non essere stato esplicito dopo la telefonata con il collega __________. L'obiezione però cade nel vuoto, ove appena si pensi che un sollecito era stato formulato dallo stesso commissario __________ già prima, quando era rientrato al Comando verso le ore 23. Non si vede dunque perché il primo giudice sarebbe caduto in arbitrio accertando che l'imputato era consapevole di quanto stava accadendo e sapeva di dover avvertire la polizia di __________, tanto più dopo il colloquio con l'amica __________."}