{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-15_2000-09-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59027&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=72&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53da1c23c275d9c1e8766c61943301f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:42:57", "Checksum": "e37b313ec2f6f567c3a36b7f0ad9b977", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 07.09.2000 17.2000.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 aprile 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 24 febbraio 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona nei suoi confronti; |\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di favoreggiamento per avere, come caporale di polizia, sottratto a procedimento penale nel 1995 un indiziato di tentata rapina __________ e un'indiziata di soggiorno illegale __________, come pure colpevole di violazione del segreto d'ufficio per avere, in sette occasioni, rivelato a terzi fatti relativi a procedimenti penali di cui egli era a conoscenza. Visto il lungo tempo trascorso dai fatti, il presidente della Corte lo ha condannato a 7 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 28 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 aprile successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di favoreggiamento nei confronti del soggetto indiziato per tentata rapina (capo 1.1 dell'atto di accusa). Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente rimprovera anzitutto al primo giudice di avere arbitrariamente accertato che nella notte tra l'11 e il 12 dicembre 1995, durante le operazioni volte alla ricerca di __________ (persona a lui nota e sospettata di avere partecipato la sera stessa a un tentativo di rapina a __________), egli avrebbe temporeggiato circa tre ore prima di trasmettere alla polizia di __________ disposizioni di un suo superiore che avrebbero potuto rilevarsi utili per l'identificazione e il fermo del soggetto. Egli sostiene di avere eseguito l'ordine in ritardo solo perché se n'era scordato e non perché temeva per la posizione dell'amica __________ (e quindi anche per la propria), la quale soggiornava illegalmente in Svizzera e avrebbe potuto essere raggiunta da un momento all'altro dall'indiziato nel luogo che egli avrebbe dovuto comunicare ai colleghi di __________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP). L'accertamento predetto può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120, Ia 40 consid. 4b).\n2. Dalla sentenza impugnata risulta che la sera dell'11 dicembre 1995 il ricorrente si trovava in servizio, come capogruppo e responsabile del settore di __________, presso la centrale operativa del Comando di polizia, coadiuvato dal caporale __________. Compito di entrambi era di fungere da collegamento tra i vari posti di polizia e da punto di riferimento nello smistamento delle informazioni in entrata e in uscita. Poco prima delle ore 22 __________ ha subìto un tentativo di rapina da parte di due individui in un appartamento sopra il “Grotto __________ ” a __________. Dopo essere riuscito a immobilizzare uno degli aggressori, egli ha denunciato alla polizia – allarmata dal gerente del grotto – il presumibile coinvolgimento nella rapina di un suo conoscente, __________, segnalando inoltre la presenza sospetta di “un'autovettura di colore bianco, modello caravan, targata Ticino” (sentenza, pag. 13)."}