Se non che, il ricorrente trascura il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Egli si limita con ogni evidenza a contrapporre la propria opinione a quella dei primi giudici – fondata essenzialmente sulle ammissioni di __________ e __________ (sentenza, pag. 26 a 28, 32 e 33), come pure su querela del ricorrente, almeno per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni di taglio (sentenza, pag. 28) – come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità d'appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso.