E quand’anche si trattasse, per ipotesi, di complicità, questa si avvicinerebbe comunque alla correità. Nella commisurazione della pena, la distinzione non avrebbe pertanto significativi effetti pratici. 3. Il ricorrente si sofferma sulla quantità di droga preparata nelle quattro occasioni descritte e assevera che la quantità di sostanza pura trattata è stato stabilita sulla base delle confessioni di __________ e __________, rivelatesi più volte discordanti tra loro. La stessa Corte di assise – soggiunge – ha confermato l'incertezza su questo punto.