Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, egli ha per finire fornito un contributo rilevante alla concretazione di una fase importante, ossia della preparazione della droga in funzione della vendita al dettaglio. La Corte non ha mancato di riconoscere, in ogni modo, che la partecipazione del ricorrente all'attività criminosa era meno intensa rispetto a quella dei correi (sentenza, pag. 36 e 42). Con ciò essa ha di fatto stabilito che si tratta di correità di grado inferiore, poco distante – in realtà – dalla complicità. E quand’anche si trattasse, per ipotesi, di complicità, questa si avvicinerebbe comunque alla correità.