La questione di sapere se – come reputano i primi giudici – la successiva presenza del ricorrente nella fase dello spaccio costituisca un ulteriore indizio circa la volontà di condividere già nella prima fase l'attività degli altri imputati può, in tali circostanze, rimanere aperta. Al ricorrente del resto la Corte di merito non ha rimproverato di avere partecipato allo spaccio, salvo avere ceduto gratuitamente piccole quantità di cocaina a due sue amiche (sentenza, sentenza, pag. 37). g) Ne segue che la prima Corte non ha violato il diritto federale ritenendo il ricorrente correo, anziché complice, già a partire dalla prima triturazione del dicembre 1998.