Se non che, già si è rilevato che i primi giudici non hanno errato in modo manifesto accertando come il prevenuto fosse consapevole sin dall'inizio di affiancare i coimputati nella preparazione della droga e come egli, per finire, abbia condiviso l'agire di costoro prestando il mixer e mettendo in atto quanto necessario affinché i due non fossero disturbati durante la confezione delle palline destinate allo spaccio. e) Il ricorrente ripete che, pur avendo fornito il mixer, egli era non sapeva per che cosa questo sarebbe stato usato. Senza cadere in arbitrio, la Corte ha però accertato – come detto – i fatti in modo diverso.