d) Afferma il ricorrente che il suo agire non può essere qualificato come correità perché egli non ha partecipato alla decisione, presa dagli altri due e a sua insaputa, di procedere alla triturazione della cocaina. Se non che, già si è rilevato che i primi giudici non hanno errato in modo manifesto accertando come il prevenuto fosse consapevole sin dall'inizio di affiancare i coimputati nella preparazione della droga e come egli, per finire, abbia condiviso l'agire di costoro prestando il mixer e mettendo in atto quanto necessario affinché i due non fossero disturbati durante la confezione delle palline destinate allo spaccio.