2.9). La prima Corte non è pertanto caduta in arbitrio accertando che il ricorrente ha condiviso la decisione e il lavoro svolto dai computati, partecipando, seppure con un ruolo meno intenso ma comunque rilevante, alla fase di preparazione della cocaina in vista della vendita al dettaglio. d) Afferma il ricorrente che il suo agire non può essere qualificato come correità perché egli non ha partecipato alla decisione, presa dagli altri due e a sua insaputa, di procedere alla triturazione della cocaina.