2b con rinvii). Fondandosi sulle dichiarazioni degli imputati – e quindi anche del ricorrente – la Corte ha constatato invece che sin dall'inizio il ricorrente sapeva perfettamente di partecipare alla preparazione della droga. Perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Del resto mal si capisce come i primi giudici sarebbero caduti nell'arbitrio, ove soltanto si consideri il verbale del 17 settembre 1997 (act. 117) – confermato, pur con alcune precisazioni minori, nel verbale davanti al Procuratore pubblico (act.