A mente dei primi giudici, così agendo il ricorrente ha contribuito concretamente alla messa in commercio della droga, come hanno confermato anche gli altri imputati (sentenza, pag. 34). Egli ha condiviso l'azione dei correi, se non altro per atti concludenti, non solo fornendo il mixer, ma fungendo da “palo”, attivandosi affinché nessuno importunasse gli altri due durante il “taglio” della sostanza. Egli è stato ritenuto perciò (co)autore, non complice (sentenza, pag. 36). c) Il ricorrente sostiene di avere svolto nell'ambito della prima triturazione un ruolo di pura comparsa, di figura accessoria e irrilevante rispetto all'azione svolta autonomamente dai coimputati.