La legge federale sugli stupefacenti, pertanto, lascia spazio alla complicità ove l'assistenza riguardi l'azione di un terzo, denoti mero carattere accessorio e non costituisca di per sé un'infrazione punita già come tale dalla legge (DTF 115 IV 61). Ciò significa che la complicità va ammessa solo con rigore, poiché l'art. 19 LStup considera già ogni attività diretta a mettere in circolazione stupefacenti punibile come fattispecie di reato autonoma (DTF 119 IV 268 conid. 3a, 118 IV 397 consid. 2c, 106 IV 72 consid.