1) o chi mette a disposizione di terzi la propria abitazione per occulare stupefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce come complice, per contro, chi si limita a mettere a disposizione un veicolo destinato al trasporto di droga o ad aiutare un terzo a praticare in un'automobile un nascondiglio per lo stupefacente (DTF 106 IV 73 consid. 2b). La legge federale sugli stupefacenti, pertanto, lascia spazio alla complicità ove l'assistenza riguardi l'azione di un terzo, denoti mero carattere accessorio e non costituisca di per sé un'infrazione punita già come tale dalla legge (DTF 115 IV 61).