Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Considerando in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (ar. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid.