{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-14_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59028&nX40_KEY=4711465&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd4485479bc53a4c09112d76f9b10579"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:42:54", "Checksum": "6f291677d03d9d0f4bf4af5b391790fa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Il ricorrente assevera che il reato di denuncia mendace presuppone che l'autore abbia agito con l'intento di provocare un procedimento penale contro una persona che sapeva innocente. Nella fattispecie ciò non è il caso, poiché __________ è stato ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere circolato ad alta velocità con una persona aggrappata sul tetto dell'auto. Ancora una volta però il ricorrente trascura i vincolanti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, da cui risulta che egli ha sporto denuncia per tentato omicidio ben sapendo della falsità dell'asserzione. Egli ha infatti ammesso che __________ non aveva alcuna intenzione di investirlo e di avere deciso autonomamente di aggrapparsi al portascì dell'auto. Il ricorrente censura di arbitrio la Corte di assise per avere ritenuto veritiera la sua seconda versione e per avere trascurato inspiegabilmente testimonianze che confermano la sua prima esposizione di fatti, ovvero che l'auto guidata da __________ aveva puntato contro di lui e che egli si era aggrappato al tetto dell'auto per evitare di essere investito. In realtà la censura è inconsistente, non vedendosi perché la prima Corte avrebbe errato manifestamente credendo alla versione data dall'imputato al dibattimento. Il ricorrente soggiunge che ad ogni buon conto nei confronti di __________ la denuncia per tentato omicidio è caduta già nel corso dell'istruttoria, essendogli stata prospettata per finire solo quella di esposizione a pericolo della vita altrui. L'argomentazione tuttavia non è pertinente, poiché a quel momento il Procuratore pubblico non sapeva che il ricorrente fosse cosciente della falsità della denuncia per quanto riguarda l'ipotesi di tentato omicidio. Ciò posto, nella condanna per denuncia mendace non è riscontrabile alcuna violazione del diritto federale.\n5. Richiamate le argomentazioni esposte nel gravame sia sul ruolo svolto nell'ambito del traffico di droga (complicità anziché correità), sia sull'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la condanna per denuncia mendace ex art. 303 CP, il ricorrente definisce eccessivamente severa sia la pena principale, sia quella accessoria dell'espulsione e chiede una riduzione di entrambe. Egli fonda però il gravame su premesse infondate. Come si è visto, non si ravvisa infatti alcuna violazione del diritto federale nelle condanne del ricorrente per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (come coautore) e per denuncia mendace. Ciò fa cadere il ricorso nel vuoto. D'altro canto il ricorrente non pretende che la pena principale e quella accessoria siano eccessivamente severe anche nell'ipotesi in cui egli risulti (co)autore di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti e autore di denuncia mendace. Quand'anche lo facesse, in ogni modo, il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso. Nella condanna del ricorrente a 2 anni e 9 mesi di reclusione, come pure all'espulsione effettiva dal territorio svizzera per 10 anni, non si scorge infatti eccesso o abuso del potere di apprezzamento. La prima Corte ha pur sempre considerato il ruolo minore – anche se non banale, alla luce della quantità di droga trattata in sua presenza (circa 1 kg di cocaina) – da lui svolto rispetto ai correi, come pure la sua mancata partecipazione alla successiva fase di spaccio, eccettuati pochi grammi di cocaina regalati a due amiche (sentenza, pag. 42). Per finire egli è stato condannato a quasi due anni in meno rispetto ai coimputati. La prima Corte ha dunque chiaramente differenziato le singole responsabilità, dimostrando di avere avuto corretta nozione dell'art. 63 CP. Ne discende la reiezione del ricorso.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 1'000.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– avv. __________;\n– avv. __________;\n– Procuratore pubblico avv. __________;\n– Corte delle assise criminali in Bellinzona;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;\n– __________ (parte civile).\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}