{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-14_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59028&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd4485479bc53a4c09112d76f9b10579"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:04", "Checksum": "327eef83c54a0d94ea8180c022d778a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ng) Ne segue che la prima Corte non ha violato il diritto federale ritenendo il ricorrente correo, anziché complice, già a partire dalla prima triturazione del dicembre 1998. Pur trattandosi di un caso limite, la partecipazione del ricorrente nel traffico di droga gestito da __________ e __________, può essere ancora considerata come quella di un correo sia per quanto attiene la sua presenza alla prima triturazione, sia (a maggior ragione) per quanto attiene la sua presenza alla seconda triturazione. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata, egli ha per finire fornito un contributo rilevante alla concretazione di una fase importante, ossia della preparazione della droga in funzione della vendita al dettaglio. La Corte non ha mancato di riconoscere, in ogni modo, che la partecipazione del ricorrente all'attività criminosa era meno intensa rispetto a quella dei correi (sentenza, pag. 36 e 42). Con ciò essa ha di fatto stabilito che si tratta di correità di grado inferiore, poco distante – in realtà – dalla complicità. E quand’anche si trattasse, per ipotesi, di complicità, questa si avvicinerebbe comunque alla correità. Nella commisurazione della pena, la distinzione non avrebbe pertanto significativi effetti pratici.\n3. Il ricorrente si sofferma sulla quantità di droga preparata nelle quattro occasioni descritte e assevera che la quantità di sostanza pura trattata è stato stabilita sulla base delle confessioni di __________ e __________, rivelatesi più volte discordanti tra loro. La stessa Corte di assise – soggiunge – ha confermato l'incertezza su questo punto. Egli evoca pure i quantitativi di droga venduti da __________ e __________, secondo le chiamate in correità dei tossicodipendenti di gran lunga inferiori, e richiama il principio in dubio pro reo. Se non che, il ricorrente trascura il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Egli si limita con ogni evidenza a contrapporre la propria opinione a quella dei primi giudici – fondata essenzialmente sulle ammissioni di __________ e __________ (sentenza, pag. 26 a 28, 32 e 33), come pure su querela del ricorrente, almeno per quanto riguarda la sua partecipazione alle operazioni di taglio (sentenza, pag. 28) – come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità d'appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso. Sia come sia, non si ravvisa alcun arbitrio nell'accertamento secondo cui il ricorrente ha partecipato a due triturazioni di circa 500 g di cocaina ciascuna, per un quantitativo di circa 1 kg di tale sostanza.\n4. Il ricorrente ravvisa un'ulteriore violazione del diritto federale, nella misura in cui la Corte delle assise criminali lo ha ritenuto autore colpevole di denuncia mendace (art. 303 CP).\na) Stando alla sentenza impugnata, la sera del 10 aprile 1999 __________ e il ricorrente hanno avuto un acceso diverbio presso il bar “__________ ” di __________. Uscito dall'esercizio pubblico per inseguire __________ – che gli aveva rovesciato addosso un bicchiere di birra – il ricorrente si è accorto che costui lo stava per investire con la propria automobile. Spostatosi con un balzo, egli è riuscito ad aggrapparsi al portascì. __________ però ha continuato la corsa, immettendosi sulla strada principale e procedendo a zigzag. Dopo alcune centinaia di metri il ricorrente è riuscito ad abbandonare il veicolo. Donde la sua denuncia nei confronti di __________ per tentato omicidio, subordinamente messa in pericolo della vita altrui. __________ è stato arrestato il 12 aprile 1999. Nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha prospettato, per finire, il reato di esposizione a pericolo della vita altrui (sentenza, pag. 37 e 38).\nb) Sempre stando alla sentenza impugnata, nel corso del dibattimento il ricorrente ha ritrattato il contenuto della denuncia, precisando che la sera del 10 aprile 1999 egli aveva intenzione di picchiare __________, il quale si è dato alla fuga con l'automobile senza alcuna intenzione di investirlo. Ciò nondimeno, egli si era aggrappato al portascì sul tetto della vettura (sentenza, pag. 38). Di fronte a una dichiarazione del genere, il Procuratore pubblico ha notificato al ricorrente nel corso del dibattimento il reato di denuncia mendace ex art. 303 CP. Tale ipotesi di reato è stata fatta propria dalla Corte di assise, la quale ha accertato che il ricorrente era cosciente della falsità della denuncia per tentato omicidio ed era consapevole altresì che la denuncia avrebbe avuto un seguito immediato, con l'arresto del presunto autore. Poco importa – ha soggiunto la prima Corte – che __________ sia stato ugualmente condannato per esposizione a pericolo della vita altrui (sentenza, pag. 38)."}