{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-14_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59028&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd4485479bc53a4c09112d76f9b10579"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:04", "Checksum": "327eef83c54a0d94ea8180c022d778a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn realtà, così argomentando, il ricorrente mette in discussione gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, giacché quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui il ricorrente consente è un problema legato alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). Fondandosi sulle dichiarazioni degli imputati – e quindi anche del ricorrente – la Corte ha constatato invece che sin dall'inizio il ricorrente sapeva perfettamente di partecipare alla preparazione della droga. Perché tale conclusione sarebbe manifestamente insostenibile il ricorrente non spiega. Del resto mal si capisce come i primi giudici sarebbero caduti nell'arbitrio, ove soltanto si consideri il verbale del 17 settembre 1997 (act. 117) – confermato, pur con alcune precisazioni minori, nel verbale davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9) – nel quale lo stesso ricorrente ha dichiarato che nel dicembre del 1998 __________ e __________ gli hanno fatto visita chiedendogli in prestito un mixer per “tagliare” droga, dopo di che tutti si sono recati a casa di __________, i due si sono chiusi in bagno con il mixer, ordinandogli di sorvegliare l'entrata nel caso in cui giungesse la polizia e, terminato il lavoro, __________ gli ha consegnato il mixer sporco di cocaina, invitandolo a lavarlo. Nello stesso verbale il ricorrente ha soggiunto che la stessa cosa si è ripetuta un mese dopo, sempre a casa di __________, ammettendo di avere saputo che all'interno di quell'appartamento si preparava droga. Ciò è senz'altro attendibile, avendo egli ammesso altresì di sapere che __________ lavorava per __________ in un traffico di cocaina (act. 2.9). La prima Corte non è pertanto caduta in arbitrio accertando che il ricorrente ha condiviso la decisione e il lavoro svolto dai computati, partecipando, seppure con un ruolo meno intenso ma comunque rilevante, alla fase di preparazione della cocaina in vista della vendita al dettaglio.\nd) Afferma il ricorrente che il suo agire non può essere qualificato come correità perché egli non ha partecipato alla decisione, presa dagli altri due e a sua insaputa, di procedere alla triturazione della cocaina. Se non che, già si è rilevato che i primi giudici non hanno errato in modo manifesto accertando come il prevenuto fosse consapevole sin dall'inizio di affiancare i coimputati nella preparazione della droga e come egli, per finire, abbia condiviso l'agire di costoro prestando il mixer e mettendo in atto quanto necessario affinché i due non fossero disturbati durante la confezione delle palline destinate allo spaccio.\ne) Il ricorrente ripete che, pur avendo fornito il mixer, egli era non sapeva per che cosa questo sarebbe stato usato. Senza cadere in arbitrio, la Corte ha però accertato – come detto – i fatti in modo diverso. Essa ha stabilito invero che il ricorrente si trovava nell'appartamento di __________ consapevole di partecipare alla fase di preparazione della droga da vendere al dettaglio.\nf) Assevera il ricorrente che, comunque sia, la sua partecipazione è stata puramente accessoria, non avendo egli organizzato l'operazione di “taglio” né partecipato direttamente alla medesima e avendo egli comunque svolto incarichi subordinati e per nulla indispensabili. Tali obiezioni non gli giovano. Che egli non abbia partecipato materialmente alla pianificazione del “taglio” e alla confezione della cocaina non è decisivo. Come correttamente hanno rilevato i primi giudici, un coautore può aderire al piano anche successivamente, per atti concludenti (DTF 125 IV 134 consid. 3a, 120 IV 23). Nella fattispecie l'imputato è effettivamente entrato in scena quando __________ e __________ già avevano triturato cocaina in due occasioni (capo 1.1 dell’atto di accusa). Mettendo a disposizione il mixer per “tagliare” la droga con lattosio e fungendo da “palo”, egli ha nondimeno condiviso con atti inequivocabili l'agire degli altri due. Inoltre ha dato un contributo rilevante ai fini dello smercio. Certo, egli ha delinquito meno intensamente degli altri due, attivandosi solo perché costoro potessero procedere indisturbati alla materiale confezione della cocaina. Ma ciò non toglie che egli ha assolto una funzione importante. Poco importa che in precedenza __________ e __________ abbiano agito da soli e che, in fin dei conti, avrebbero anche potuto miscelare la nuovamente droga senza far capo al ricorrente. Decisivo è che il ricorrente ha assunto il ruolo. La questione di sapere se – come reputano i primi giudici – la successiva presenza del ricorrente nella fase dello spaccio costituisca un ulteriore indizio circa la volontà di condividere già nella prima fase l'attività degli altri imputati può, in tali circostanze, rimanere aperta. Al ricorrente del resto la Corte di merito non ha rimproverato di avere partecipato allo spaccio, salvo avere ceduto gratuitamente piccole quantità di cocaina a due sue amiche (sentenza, sentenza, pag. 37)."}