{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-14_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59028&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd4485479bc53a4c09112d76f9b10579"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:04", "Checksum": "327eef83c54a0d94ea8180c022d778a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (ar. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).\n2. Il ricorrente si duole che la Corte delle assise criminali ha violato il diritto federale definendolo correo anziché complice degli altri imputati per quanto riguarda il capo 1.2 dell'atto di accusa. Egli ribadisce, in sintesi, di avere svolto un ruolo marginale, di pura comparsa e senza competenze specifiche.\na) Autore di un reato è chi riunisce in sé tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito; complice, invece, è chi presta assistenza all'autore, contribuendo in modo subalterno alla commissione del reato (art. 25 CP). La complicità presuppone, in altri termini, l'attività delittuosa di un autore principale (DTF 113 IV 44). Agisce come autore nel senso dell'art. 19 n. 1 LStup – per esempio – chi conduce un'automobile con passeggeri a bordo intenzionati, in modo per lui riconoscibile, a procurarsi stupefacenti (anche nel suo interesse), quand'anche costoro portino la droga sulla di loro (DTF 114 IV 162), oppure chi trasporta droga (DTF 117 IV 60 consid. 1) o chi mette a disposizione di terzi la propria abitazione per occulare stupefacenti (DTF 119 IV 266). Agisce come complice, per contro, chi si limita a mettere a disposizione un veicolo destinato al trasporto di droga o ad aiutare un terzo a praticare in un'automobile un nascondiglio per lo stupefacente (DTF 106 IV 73 consid. 2b). La legge federale sugli stupefacenti, pertanto, lascia spazio alla complicità ove l'assistenza riguardi l'azione di un terzo, denoti mero carattere accessorio e non costituisca di per sé un'infrazione punita già come tale dalla legge (DTF 115 IV 61). Ciò significa che la complicità va ammessa solo con rigore, poiché l'art. 19 LStup considera già ogni attività diretta a mettere in circolazione stupefacenti punibile come fattispecie di reato autonoma (DTF 119 IV 268 conid. 3a, 118 IV 397 consid. 2c, 106 IV 72 consid. 2b).\nb) In concreto i primi giudici hanno accertato che il 17 settembre 1999 il ricorrente ha ammesso di avere assistito due volte, nell'appartamento di __________, alla triturazione di “sassi” di cocaina e alla confezione di palline da 1 g mediante aggiunta di lattosio. Il suo compito era quello di sorvegliare l'appartamento mentre gli altri due procedevano al taglio della droga. Sempre stando alla sentenza di assise, il ricorrente ha anche ammesso di avere consegnato gratuitamente alcuni grammi di cocaina a due giovani donne. Inoltre egli era spesso presente nell'appartamento quando __________ smerciava droga a tossicomani che gli si presentavano a domicilio, come taluni acquirenti hanno confermato. Da novembre a dicembre del 1998 (recte da dicembre del 1998 a febbraio del 1999: capo 1.2 dell’atto di accusa__________ e __________ hanno insomma reiterato l'operazione con le stesse modalità del settembre 1998, procedendo in due occasioni – alla presenza del ricorrente, che nel novembre si è trasferito in un appartamento di __________ – a triturare altri due “sassi” di circa 500 g di cocaina e a confezionare palline da circa 1 g per la vendita al dettaglio (poi avvenuta al prezzo di fr. 100/150.– la pallina).\nLa Corte ha ritenuto che durante la fase di preparazione il ricorrente ha condiviso la decisione e il lavoro dei coimputati, assumendo il compito di controllare, restando all'interno dell'appartamento, che nessuno disturbasse la preparazione delle palline, confezionate del resto con un mixer da egli messo a disposizione (sentenza, pag. 33). A mente dei primi giudici, così agendo il ricorrente ha contribuito concretamente alla messa in commercio della droga, come hanno confermato anche gli altri imputati (sentenza, pag. 34). Egli ha condiviso l'azione dei correi, se non altro per atti concludenti, non solo fornendo il mixer, ma fungendo da “palo”, attivandosi affinché nessuno importunasse gli altri due durante il “taglio” della sostanza. Egli è stato ritenuto perciò (co)autore, non complice (sentenza, pag. 36).\nc) Il ricorrente sostiene di avere svolto nell'ambito della prima triturazione un ruolo di pura comparsa, di figura accessoria e irrilevante rispetto all'azione svolta autonomamente dai coimputati. Richiamandosi a un verbale del 21 settembre 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 2.9), egli fa valere di essere stato interpellato casualmente da __________, solo perché possedeva un mixer, e di avere accompagnato gli altri due nell'appartamento di __________ senza conoscere le loro reali intenzioni. Costoro si sono poi rinchiusi nel bagno, ordinandogli di sorvegliare la porta per prevenire l'arrivo di terzi. Solo dopo avere visto qualche giorno prima che __________ smerciava droga nell'appartamento egli ha capito i propositi dei due, ma di ciò egli ha avuto conferma soltanto quando i due, usciti dal bagno, lo hanno invitato a pulire il miscelatore."}