{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-14_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59028&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dd4485479bc53a4c09112d76f9b10579"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:04", "Checksum": "327eef83c54a0d94ea8180c022d778a9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 marzo 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall' avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 17 febbraio 200 dalla Corte delle assise criminali in Bellinzona nei confronti suoi, di\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) e di\n__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________),\nnon ricorrenti |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 17 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha giudicato __________, __________ e __________ per violazione semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, esposizione a pericolo della vita altrui, violazione della legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma, come pure per ripetuta ricettazione. La Corte ha riconosciuto:\n– __________, __________ e __________ autori colpevoli di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere i primi due, in almeno un paio di occasioni e in correità tra loro, triturato fra l'estate e l'inizio di dicembre del 1998 due “sassi” di 500 g di cocaina, confezionando con lattosio palline stupefacenti da circa 1 g vendute a fr. 100/150.– l'una, così come per avere tutti e tre, in due altre occasioni e in correità tra loro, tra dicembre del 1998 e febbraio del 1999, triturato altri due “sassi” di 500 g di cocaina con la stessa tecnica e la stessa finalità, sicché per finire __________ ha venduto almeno 900 g di sostanza, __________ almeno 300 g e __________ un quantitativo imprecisato (violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti);\n– __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere, tra gennaio e aprile del 1999, venduto nel __________ 70-80 g di cocaina al dettaglio e per avere, tra marzo e aprile dello stesso anno, funto ripetutamente da intermediario fra tossicomani e lo spacciatore di cocaina __________, come pure autore colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui per avere messo in pericolo imminente senza scrupoli la vita di __________, viaggiando per svariate centinaia di metri su una strada cantonale alla velocità di 60-70 km/h con __________ aggrappato al portascì, sul tetto della propria automobile, dopo avere tentato di investirlo a seguito di un diverbio avuto con lui in un esercizio pubblico;\n– __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere, la notte fra il 10 e l'11 aprile del 1999, sottratto nel giardino di __________ a __________ un sacchetto contenente 40 g di cocaina, vendendone poi la metà a tossicomani della zona e cedendo il resto a __________ affinché lo spacciasse per suo conto, così come autore colpevole di ricettazione per avere, l'11 ottobre 1995, incassato un assegno EC di fr. 4'000.– ricevuto a __________ da due sconosciuti, risultato rubato, sapendo o dovendo presumerne la provenienza furtiva, nonché autore colpevole di furto per avere, il 19 febbraio 1999, sottratto con destrezza a un terzo un telefono cellulare;\n– __________, autore colpevole di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere preso in consegna da __________ la cocaina da costui rubata a __________ nell'aprile del 1999, gettata poi in un wc, così come autore colpevole di denuncia mendace per avere, il 10 aprile 1999, accusato falsamente __________ di tentato omicidio e di altri reati correlati all’alterco avvenuto quella sera stessa al bar “__________ ” di __________.\nLa Corte di assise ha così condannato:\n– __________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 10 anni;\n– __________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per 7 anni sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni;\n– __________ alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione e all'espulsione (effettiva) dal territorio svizzero per 7 anni.\nComputato a tutti i prevenuti il carcere preventivo sofferto, la Corte di assise ha condannato __________ e __________ a versare allo Stato la somma di fr. 1'000.– ognuno quale illecito profitto conseguito. Ha infine ordinato diversi provvedimenti confiscatori.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il\n18 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 28 marzo successivo, egli chiede di essere riconosciuto complice (anziché correo) di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di essere prosciolto dall'imputazione di denuncia mendace, con conseguente riduzione sia della pena privativa della libertà sia dell'espulsione. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando"}