In condizioni siffatte l'imputato non poteva seriamente aspettarsi che i primi giudici contenessero ulteriormente la pena per la collaborazione prestata. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica, ove si consideri che senza la citata attenuante la prima Corte non avrebbe dato prova di esagerata severità pronunciando una pena attorno ai 5 anni e 8 mesi di reclusione. 5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr.