1 LDDS). 4. Il ricorrente si duole della pena inflittagli, giudicandola eccessivamente severa per rapporto – in particolare – all'ampia e spontanea confessione e collaborazione resa agli inquirenti. a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: