Né appare verosimile che egli non abbia seriamente preso in considerazione l'eventualità di usare il permesso N – documento di vitale importanza per un asilante – anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla polizia degli stranieri, non fosse che per percepire le indennità riservate ai richiedenti l'asilo. Sia come sia, il conseguimento fraudolento di falsa attestazione non ha praticamente influito sulla commisurazione della pena nel caso specifico; inoltre, egli andrebbe comunque condannato per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS). 4.