Già per tale ragione, come rileva il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il gravame rivela infondato. Oltre a ciò, il ricorrente ha ripetutamente adoperato il documento falso anche nel quadro del procedimento penale, come risulta dall'incarto. Né appare verosimile che egli non abbia seriamente preso in considerazione l'eventualità di usare il permesso N – documento di vitale importanza per un asilante – anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla polizia degli stranieri, non fosse che per percepire le indennità riservate ai richiedenti l'asilo.