Nel caso in esame, per vero, il ricorrente non ha solo varcato il confine esibendo un falso passaporto – com'era avvenuto nel precedente giudicato dal Tribunale federale – per eludere le disposizioni sulla polizia degli stranieri. Egli ha dichiarato generalità fasulle, in altre parole, non solo per ottenere il permesso N nell'ambito della procedura di asilo, rispettivamente per agevolarsi il soggiorno in Svizzera, ma perché non voleva essere riconosciuto, dato che era già stato – a suo dire – minacciato dalla mafia albanese. Già per tale ragione, come rileva il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il gravame rivela infondato.