Nelle circostanze descritte – hanno ritenuto i primi giudici – la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non entra in considerazione, poiché il reato è stato commesso nell'ambito di una procedura amministrativa d'asilo e il falso documento è stato usato anche nella procedura penale. Nel suo risultato l'opinione della prima Corte è corretta. Nel caso in esame, per vero, il ricorrente non ha solo varcato il confine esibendo un falso passaporto – com'era avvenuto nel precedente giudicato dal Tribunale federale – per eludere le disposizioni sulla polizia degli stranieri.