Il ricorrente afferma che, condannando per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), la Corte di merito ha violato il diritto federale. Egli invoca la sentenza pubblicata in DTF 117 IV 170 segg; secondo cui chi, per motivi di polizia degli stranieri, contraffà o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali documenti contraffatti o alterati, è punibile unicamente a norma dell'art. 23 cpv. 1 n. 1 LDDS e non (anche) a norma dell'art. 252 CP, quest'ultima disposizione essendo applicabile solo ove l'autore abbia quanto meno accettato l'eventualità che tali documenti fossero usati in un ambito diverso.