Agendo in tal modo, egli ha partecipato attivamente alla vendita (sentenza, pag. 23). Il ricorrente fa valere – come si è accennato – di essersi limitato a trasportare lo stupefacente, senza altre incombenze, prova ne è che il prezzo di vendita era deciso volta per volta dai fornitori. Egli trascura però che la Corte di assise non gli ha rimproverato di avere fissato a piacimento il prezzo di ogni singola transazione. Essa ha constatato soltanto – tra l'altro – che egli riscuoteva il prezzo stabilito dagli zurighesi.