Sapere quale ruolo abbia svolto una determinata persona in un traffico di stupefacenti è un dato di fatto. L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b). 2. In concreto i primi giudici hanno accertato che il ricorrente non si è limitato a fungere da semplice corriere.