{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-13_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59029&nX40_KEY=4711465&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03dd031ce0768470aad8dce8a3872e56"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2000.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:42:55", "Checksum": "abde9ee688e4b722d7cbefa10622d439", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Il ricorrente sottolinea la collaborazione prestata e si duole che i primi giudici non abbiano tenuto in maggiore considerazione tale attenuante nella commisurazione della pena. Un argomento del genere non basta però per dimostrare che, pronunciando una condanna a 5 anni di reclusione, la prima Corte sia incorsa nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento. Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente ha venduto complessivamente 2 kg di eroina e 50 g di cocaina, negoziando per terzi anche l'acquisto e la fornitura di ulteriori 288 g di eroina. Risulta altresì che egli non si è limitato a mansioni di secondo piano, ma che ha svolto ruoli importanti, non da ultimo curando l'incasso del prezzo di vendita. In condizioni siffatte l'imputato non poteva seriamente aspettarsi che i primi giudici contenessero ulteriormente la pena per la collaborazione prestata. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica, ove si consideri che senza la citata attenuante la prima Corte non avrebbe dato prova di esagerata severità pronunciando una pena attorno ai 5 anni e 8 mesi di reclusione.\n5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 900.–\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione:\n– __________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;\n– Procuratore generale avv. __________;\n– Corte delle assise criminali di __________;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;\n– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;\n– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;\n– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;\n– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;\n– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;\n– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\nN.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo."}