{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-13_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59029&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03dd031ce0768470aad8dce8a3872e56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:05", "Checksum": "b660e1dc71ae55003f8976d7ce0dd97c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNel suo risultato l'opinione della prima Corte è corretta. Nel caso in esame, per vero, il ricorrente non ha solo varcato il confine esibendo un falso passaporto – com'era avvenuto nel precedente giudicato dal Tribunale federale – per eludere le disposizioni sulla polizia degli stranieri. Egli ha dichiarato generalità fasulle, in altre parole, non solo per ottenere il permesso N nell'ambito della procedura di asilo, rispettivamente per agevolarsi il soggiorno in Svizzera, ma perché non voleva essere riconosciuto, dato che era già stato – a suo dire – minacciato dalla mafia albanese. Già per tale ragione, come rileva il Procuratore pubblico nelle osservazioni al ricorso, il gravame rivela infondato. Oltre a ciò, il ricorrente ha ripetutamente adoperato il documento falso anche nel quadro del procedimento penale, come risulta dall'incarto. Né appare verosimile che egli non abbia seriamente preso in considerazione l'eventualità di usare il permesso N – documento di vitale importanza per un asilante – anche in ambiti diversi da quelli strettamente legati alla polizia degli stranieri, non fosse che per percepire le indennità riservate ai richiedenti l'asilo. Sia come sia, il conseguimento fraudolento di falsa attestazione non ha praticamente influito sulla commisurazione della pena nel caso specifico; inoltre, egli andrebbe comunque condannato per infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS).\n4. Il ricorrente si duole della pena inflittagli, giudicandola eccessivamente severa per rapporto – in particolare – all'ampia e spontanea confessione e collaborazione resa agli inquirenti.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda. recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con riferimento a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2c con richiami).\nc) In concreto la Corte di assise ha rilevato – come detto – che l'imputato non era un semplice corriere, ma un punto di riferimento importante per la fornitura di droga “pesante”. Sia __________ sia __________ si sono sempre rivolti a lui ed egli provvedeva sempre all'incasso del prezzo praticato dagli zurighesi, partecipando attivamente, in tal modo, allo smercio del prodotto. Quanto al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione – ha soggiunto la Corte di merito – esso ha avuto poco peso nella valutazione generale. A favore del ricorrente (come pure degli altri imputati) i primi giudici hanno riconosciuto nondimeno la collaborazione prestata. Pur rilevando che tutti i prevenuti avevano agito per scopo di lucro, essi hanno tenuto conto del fatto che il profitto conseguito dal ricorrente è stato praticamente nullo. Donde, in sintesi, la condanna a 5 anni di reclusione."}