{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-13_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59029&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03dd031ce0768470aad8dce8a3872e56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:05", "Checksum": "b660e1dc71ae55003f8976d7ce0dd97c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl ricorrente fa valere – come si è accennato – di essersi limitato a trasportare lo stupefacente, senza altre incombenze, prova ne è che il prezzo di vendita era deciso volta per volta dai fornitori. Egli trascura però che la Corte di assise non gli ha rimproverato di avere fissato a piacimento il prezzo di ogni singola transazione. Essa ha constatato soltanto – tra l'altro – che egli riscuoteva il prezzo stabilito dagli zurighesi. Il ricorrente soggiunge che in definitiva egli doveva cieca obbedienza ai capi di Zurigo, che non aveva alcun potere di decisione sui modi di esecuzione del traffico e che riceveva soltanto in consegna la borsa contenente la droga da trasportare in treno da Zurigo a __________. Che il suo ruolo fosse limitato – egli soggiunge – è dimostrato anche dal fatto che i responsabili gli avevano affiancato una persona di loro fiducia (tale __________) per sorvegliarlo, sicché accertando che egli ha svolto un ruolo importante la Corte di merito sarebbe caduta in arbitrio.\nIn realtà cade nel vuoto l'argomentazione del ricorrente. Senza trascendere nell'arbitrio la Corte di assise poteva accertare infatti che egli doveva anche incassare il prezzo della vendita, fungendo – oltre che da trasportatore – da cassiere, sulla base delle ammissioni fatte dall'imputato medesimo durante l'istruttoria e al dibattimento. Davanti alla polizia (sentenza impugnata, consid. 2.5) costui aveva dichiarato in effetti che il suo compito consisteva nel garantire che la droga arrivasse a __________ (prima) e a __________ (poi), dopo di che il denaro prendeva la via di Zurigo, a mano a mano che __________ e Ilir __________ incassavano i soldi della vendita. Anzi, una volta __________ gli aveva persino consegnato il ricavo a casa sua, denaro che in seguito egli aveva portato a Zurigo. In sede istruttoria il ricorrente ha riferito anche di tre ulteriori viaggi, in compagnia del nominato __________ (il soggetto affiancatogli dai capi di Zurigo), trasferte concluse con l'incasso del denaro. Egli ha riferito altresì che in esito a una successiva fornitura __________ avrebbe dovuto portare a Zurigo fr. 15'000.–, ma che l'intento a costui non era riuscito, essendo stato egli arrestato durante il viaggio. I fornitori zurighesi avevano però ritenuto egli medesimo responsabile della perdita e gli avevano affiancato un altro sorvegliante nel susseguente viaggio. Davanti al Procuratore pubblico (sentenza, pag. 18 e 19) il ricorrente ha confermato i suoi precedenti verbali, spiegando anche di non avere ricevuto il compenso pattuito perché considerato reo di quanto avvenuto a __________. Il ricorrente, dunque, non soltanto ha ammesso di avere funto da cassiere in più di un caso, ma ha finanche dichiarato di essere stato ritenuto responsabile del sequestro del denaro da parte della polizia in seguito all'arresto di __________. Ciò premesso, non è sicuramente arbitrario concludere che il suo ruolo non era solo quello di corriere né è arbitrario ritenere che, essendo egli stato chiamato a rispondere del lavoro svolto da __________, quest'ultimo dipendeva anche dai suoi ordini (sentenza, pag. 16).\n3. Il ricorrente afferma che, condannando per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP), la Corte di merito ha violato il diritto federale. Egli invoca la sentenza pubblicata in DTF 117 IV 170 segg; secondo cui chi, per motivi di polizia degli stranieri, contraffà o altera documenti di legittimazione o scientemente adopera tali documenti contraffatti o alterati, è punibile unicamente a norma dell'art. 23 cpv. 1 n. 1 LDDS e non (anche) a norma dell'art. 252 CP, quest'ultima disposizione essendo applicabile solo ove l'autore abbia quanto meno accettato l'eventualità che tali documenti fossero usati in un ambito diverso. Nella fattispecie il ricorrente sottolinea di avere sì ottenuto un permesso di richiedente l'asilo indicando false generalità, ma di avere usato tale certificato solo per legittimarsi in Svizzera come richiedente l'asilo e quindi per soli scopi di polizia degli stranieri. Non vi sarebbe spazio, in altri termini, per far capo all'art. 253 CP. Ora, la Corte di assise ha accertato che l'imputato è giunto in Svizzera nel 1999, depositando una richiesta d'asilo sotto il falso nome di __________ e ottenendo con tali generalità un permesso N (sentenza, pag. 12 e 21). Egli ha fatto ciò perché aveva avuto problemi in Albania e non voleva essere rintracciato (sentenza, pag. 12). Nelle circostanze descritte – hanno ritenuto i primi giudici – la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non entra in considerazione, poiché il reato è stato commesso nell'ambito di una procedura amministrativa d'asilo e il falso documento è stato usato anche nella procedura penale."}