{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-07-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-13_2000-07-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59029&nX40_KEY=4933329&nTrefferzeile=96&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03dd031ce0768470aad8dce8a3872e56"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:12:05", "Checksum": "b660e1dc71ae55003f8976d7ce0dd97c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 27.07.2000 17.2000.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 marzo 2000 presentato da\n|\n|\n__________, (patrocinato dall' avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata l'8 febbraio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Locarno nei confronti suoi e di\n__________, (patrocinato dall'avv. __________)\n__________, (patrocinato dall'avv. __________)\n__________, (patrocinato dall'avv. __________) e\n__________, (patrocinato dall'avv. __________)\nnon ricorrenti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza dell'8 febbraio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato __________ e __________, __________, __________ e __________ per violazione semplice e aggravata della legge federale sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla legge medesima, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e complicità in violazione aggravata della legge federale predetta. La Corte ha riconosciuto:\n– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina, come pure per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati, di violazione semplice della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 50 g di eroina e di contravvenzione alla legge stessa per avere consumato cocaina;\n– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 3 kg di eroina e 100 g di cocaina e per avere acquistato 238 g di eroina destinati alla vendita e sequestrati, come pure autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere consumato cocaina ed eroina;\n– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 620 g di eroina e 30 g di cocaina;\n– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 100 g di eroina e alcuni grammi di cocaina, così come autore colpevole di complicità in violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere aiutato un terzo, ospitandolo nel suo appartamento, a gestire un traffico di almeno 200 grammi di eroina;\n– __________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere venduto complessivamente 2 kg di eroina e 50 g di cocaina e per avere negoziato per terzi l'acquisto e la fornitura di 238 g di eroina, oltre che autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione per avere ottenuto un permesso di richiedente l'asilo dichiarando false generalità.\nLa Corte di assise ha condannato pertanto:\n– __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione;\n– __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 5 anni di reclusione;\n– __________ alla pena di 3 anni di reclusione;\n– __________, previo riconoscimento dell'attenuante della giovane età, alla pena di 18 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;\n– __________ alla pena di 5 anni di reclusione.\nA tutti gli imputati è stata inflitta altresì la pena accessoria dell'espulsione (effettiva) dalla Svizzera per 15 anni __________, rispettivamente per 10 anni __________, o 5 anni __________. Computato a tutti il carcere preventivo sofferto, la Corte ha ordinato inoltre la confisca della droga, degli oggetti e dei valori sequestrati.\nB. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 10 febbraio 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 marzo successivo, egli chiede che la pena irrogatagli sia ridotta a 4 anni di reclusione o quanto meno, in subordine, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2000 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto la gravità del suo ruolo nel traffico di stupefacenti, facendo valere di avere agito soltanto come corriere, senza altre competenze specifiche, limitandosi a trasportare la droga da Zurigo a __________. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 lett. c e 295 CPP). Sapere quale ruolo abbia svolto una determinata persona in un traffico di stupefacenti è un dato di fatto. L'accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).\n2. In concreto i primi giudici hanno accertato che il ricorrente non si è limitato a fungere da semplice corriere. Al contrario: egli era un punto di riferimento importante per la fornitura della droga, tant'è che per le ordinazioni un certo __________ e un certo __________ (i quali mantenevano i contatti con i fornitori zurighesi) si rivolgevano a lui. Egli medesimo poi, oltre che al trasporto dell'eroina e della cocaina, curava l'incasso del prezzo praticato dagli zurighesi. Agendo in tal modo, egli ha partecipato attivamente alla vendita (sentenza, pag. 23)."}