Se non che, i primi giudici hanno espressamente evocato tali circostanze e ne hanno tenuto conto commisurando la pena (sentenza, pag. 21). Pur rilevando che la colpa del ricorrente è più grave rispetto a quella del correo (anche se non di molto), dovendo egli rispondere anche di una collaborazione quale intermediario in un ulteriore spaccio di qualche decina di grammi di cocaina, essi gli ha inflitto per vero la stessa pena (3 anni e 3 mesi di reclusione), considerata anche la giovane età e la scemata responsabilità per il saltuario consumo di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21).