Non sussidia pertanto ripetersi. 7. A parere del ricorrente la prima Corte non avrebbe considerato appieno la collaborazione con gli inquirenti e i motivi a delinquere, ovvero la necessità di percepire guadagni per assistere il fratello gravemente malato. Se non che, i primi giudici hanno espressamente evocato tali circostanze e ne hanno tenuto conto commisurando la pena (sentenza, pag. 21).