sentenza, pag. 21), il ricorrente trascura che, pur censurando il suo comportamento processuale, la prima Corte non ha per ciò aggravato la pena a suo carico, limitandosi a rilevare che l'atteggiamento collaborativo del correo meritava un premio (sentenza, pag. 21). Comunque che sia, già si è visto che i primi giudici hanno considerato la giovane età e l'inesperienza del ricorrente (come pure del correo), oltre all'incensuratezza e alla scemata responsabilità (art. 11 CP) per il saltuario uso di cocaina (sentenza, pag. 20 e 21).