A prescindere dal fatto però che egli dà per acquisite circostanze non riportate nella sentenza impugnata, come ad esempio i motivi che lo avrebbe spinto a ritrattare (i primi giudici hanno anzi rilevato che egli non ha saputo concretamente giustificare la sua mutata attitudine: sentenza, pag. 21), il ricorrente trascura che, pur censurando il suo comportamento processuale, la prima Corte non ha per ciò aggravato la pena a suo carico, limitandosi a rilevare che l'atteggiamento collaborativo del correo meritava un premio (sentenza, pag. 21).