Certo, in aula il ricorrente ha in parte ritrattato. La Corte tuttavia non gli ha creduto (sentenza, pag. 13 seg.), né il ricorrente pretende che i primi giudici siano caduti in arbitrio facendo loro la versione predibattimentale e quella del correo. Fondato su fatti diversi da quelli constatati nella sentenza impugnata, su questo punto il ricorso si dimostra inammissibile. 5. Il ricorrente si sofferma sulla sua iniziale reticenza e asserisce per finire che tale comportamento si riconduce alla sua ingenuità, alla giovane età, all'inesperienza e al timore della pena, conseguente alla consapevolezza di avere commesso reati gravi.